Tassa possesso moto, un ricorso nelle Marche

In Moto d'epoca

16 ottobre 2008
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha accolto il ricorso, presentato da un Contribuente, cui era stato chiesto il pagamento della Tassa Automobilistica Regionale per una motocicletta immatricolata da oltre 20 anni.

Il ricorso faceva riferimento all’articolo 63 comma 3° della Legge 342/2000, che concede alla FMI di individuare, attraverso un “Elenco” aggiornato annualmente, i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

L’ “Elenco” viene inviato ogni anno al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli Uffici Regionali competenti, per il conseguente recepimento.





I veicoli compresi nell’elenco sono esentati dal pagamento della Tassa di Possesso.

Una prescrizione, peraltro, che non viene accolta da numerose Amministrazioni Regionali, che continuano invece a richiedere il pagamento della Tassa stessa.

La Commissione Tributaria ha precisato nella propria sentenza (n. 180/02/08) che la Legge indicata, emessa dallo Stato Italiano, prevale sulla Legge Regione Marche n.19 del 27.12.2007, come stabilito dalla sentenza n. 455 del 23.12.2005 della Corte di Cassazione.

“Voglio esprimere la nostra totale soddisfazione – commenta Paolo Sesti, Presidente della Federazione Motociclistica Italiana - La decisione della Commissione Tributaria di Ancona conforta in pieno il lavoro della FMI. La “Lista dei Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico” è un servizio che rendiamo a TUTTI gli appassionati, a favore di TUTTE le motociclette immatricolate da oltre 20 anni. L’inserimento di questa disposizione nella Legge 342 ci è costata tempo, fatica e un complesso lavoro di raccordo con Camera e Senato. Il nostro intendimento è che simili motociclette vadano conservate favorendo comunque il loro utilizzo su strada, senza che siano invece costrette a restare immobili nei Musei in conseguenza di tasse o norme inutilmente restrittive e assurdamente penalizzanti, considerando la natura dei mezzi e il loro comunque ridottissimo utilizzo”.

Difficile, ora, immaginare se altri utenti vorranno imitare le mosse del contribuente marchigiano. Ma certo la decisione della Commissione Tributaria di Ancona costituisce un precedente di cui diventa necessario tenere conto.




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