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Finanza

Trattamento fiscale acquisti moto e incentivi

24 gennaio 2007

Trattamento fiscale acquisti moto e incentivi

Gli incentivi introdotti dalla Finanziaria 2007, validi per imprese e lavoratori autonomi, si riferiscono a auto E MOTO E CICLOMOTORI a partire del luglio 2006 e sino alla Finanziaria 2007.

Il DL 223/2006 ha dilatato i tempi del riconoscimento fiscale degli ammortamenti, nonché imposto un allungamento della durata dei contratti di locazione finanziaria dei veicoli. La sentenza della Corte di giustizia comunitaria, del 14 settembre 2006, ha bocciato le limitazioni alla detraibilità dell'Iva assolta sui veicoli impiegati da imprese e professionisti, imponendo anche allo Stato italiano di restituire l'Iva relativa agli anni trascorsi. A tale fine, il DL 258/2006 ha introdotto una nuova procedura, con la quale i contribuenti possono chiedere il rimborso. Il DL 262/2006 è intervenuto a piedi uniti sulla deducibilità dei costi delle autovetture, a partire dagli inizi dell’esercizio in corso il 3 ottobre 2006, disponendo tra l'altro quanto segue:
 
- i costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d’imposta, non sono più deducibili per intero, ma per l’importo che costituisce reddito di lavoro per il dipendente
 
- i costi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che le imprese, diverse dai soggetti esercitanti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, potevano in precedenza dedurre nella misura del 50%, sono stati resi completamente indeducibili

- i  costi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che gli esercenti arti e professioni potevano in precedenza dedurre nella misura del 50%, sono stati resi deducibili nella misura del 25%.

La Finanziaria 2007, nei commi da 223 a 235, ha infine concesso una serie di incentivi per la demolizione dei veicoli altamente inquinanti e la loro sostituzione con veicoli di analoga categoria, ma più ecologici.

La classificazione funzionale dei veicoli
La classificazione funzionale, che ha cioè riguardo all’uso che un’organizzazione fa di un veicolo, è molto importante, in quanto da essa dipende la misura in cui l’Iva è detraibile e/o i costi relativi al veicolo sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
Di assoluto rilievo è, in tale ottica, l’eventualità che un veicolo possa essere classificato in una delle seguenti categorie, che hanno diritto ad un trattamento fiscale tendenzialmente privilegiato: 
 
I veicoli oggetto dell’attività
In questa categoria rientrano i veicoli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata dall’impresa (produzione, commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria, eccetera). Da tale definizione si comprende come i veicoli possano essere oggetto solo dell’attività d’impresa, mentre non possano esistere veicoli oggetto di un’attività professionale.
Per stabilire quale sia l’oggetto dell’attività, propria dell’impresa, si deve avere riguardo all’attività che normalmente ed abitualmente viene esercitata: come precisa la CM 25/1979, non assume invece alcun rilievo l’attività svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa. Ad esempio, dal fatto che un’impresa telefonica venda, dopo averli utilizzati per un certo periodo, i veicoli di cui vengono dotati i dipendenti per recarsi dalla clientela, non implica certamente che tali veicoli possano considerarsi oggetto dell’attività della compagnia telefonica.
Un caso tipico è dato dalle società concessionarie di autoveicoli, in merito alle quali la RM 136719/1990 ha precisato che considerando che tali società svolgono un’attività consistente nella compravendita di automobili, nell’oggetto dell’attività rientrano anche le vetture utilizzate per essere esposte in vetrina o per dimostrazioni.
Nell’ambito del noleggio di autoveicoli, la RM 363784/1979 ha fatto rientrare anche le scuole guida, rilevando che nel rapporto posto in essere tra le scuole per conducenti e gli utenti, relativamente alla esplicazione del corso pratico di guida, si evidenziano sostanzialmente le caratteristiche del noleggio di autoveicoli.

I veicoli utilizzati esclusivamente come strumentali
In questa categoria rientrano i veicoli impiegati come mezzo per l'esercizio dell’attività propria dell’impresa (per gli esercenti arti o professioni, un veicolo non può quindi mai considerarsi strumentale, per i fini in esame): per attività propria dell’impresa si deve intendere quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata, e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa stessa (CM 25/1979).
Diversamente dai veicoli oggetto dell’attività dell’impresa, quelli utilizzati come strumentali sono inidonei a qualificare la natura dell'attività svolta. Banalmente:
- nello statuto di una concessionaria è scritto che oggetto dell’attività è il commercio di autoveicoli
- nello statuto di una società di autotrasporto, nonostante i veicoli siano per essa indispensabili, non si fa però primario riferimento ad essi, nel definire l’oggetto dell’attività: esso sarà infatti il trasporto di merci, mentre l’eventuale aggiunta mediante veicoli ha natura di mera specificazione.
La CM 37/1997 detta la condizione restrittiva, per cui vanno considerati come veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività propria dell’impresa quelli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata: ad esempio, i veicoli utilizzati dagli autotrasportatori, le auto per cerimonie e quelle delle pompe funebri.
Le auto utilizzate da un’impresa di assistenza tecnica, per operare il servizio a domicilio, non rientrano invece, ad esempio, nella categoria in esame. Così come non può essere considerata strumentale la vettura sostitutiva, che l’officina concede in uso ai clienti mentre la loro auto è in riparazione, poiché l’attività dell’impresa può essere svolta anche in mancanza di tale vettura.
Nella circolare 60 del 20 maggio 1997, Assonime propende per un’interpretazione del concetto di strumentalità meno stringente, di quella del Ministero: in particolare, l’associazione estende tale concetto al caso delle attività imprenditoriali che, pur non qualificandosi come tali in funzione del solo possesso dei veicoli, non sono tuttavia di fatto esercitabili, se non con il supporto di un numero congruo di veicoli.
Secondo Assonime, il requisito della indispensabilità, richiesto dal Ministero, deve quindi ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui il veicolo sia strumento solo indiretto, ma pur sempre necessario per la produzione dei ricavi: i casi esemplificati sono quelli di un’attività di ristorazione a domicilio e la fornitura di assistenza per la manutenzione e riparazione di computer e registratori di cassa.

I veicoli per uso pubblico
Ai fini della identificazione dei veicoli adibiti ad uso pubblico, non sorge alcun problema di natura interpretativa: come puntualizza la CM 48/1998, la destinazione ad uso pubblico viene infatti espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione. E’ il caso, ad esempio, dei taxi.

I veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti
La normativa ha un trattamento di riguardo per le imprese che svolgono attività di agenti o rappresentanti di commercio, sia in forma societaria, che come imprese individuali.
Come precisa la RM 34/2003, in tale categoria rientrano i soggetti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposito ruolo, previsto dall’articolo 2 L.204/1985 (Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio), istituito presso le locali Camere di commercio, a seguito della verifica dell’esistenza degli specifici requisiti previsti dal DM 21 agosto 1985.
Le particolari disposizioni di favore, previste dalla normativa per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, non possono essere estese in via analogica ad altre categorie: ad esempio, ne sono esclusi i periti assicurativi (RM 430330/1993). Sono invece considerati tali, per i fini in esame, i promotori finanziari (RM 267/1995) e gli agenti di assicurazione (CM 48/1998).

I veicoli utilizzati da dipendenti e collaboratori
Particolare rilievo, ai fini della imposizione diretta, hanno le modalità di utilizzo dei veicoli (appartenenti sia ad imprese, che a professionisti), da parte del personale.


Il primo fattore discriminante è costituito dalla natura del rapporto di lavoro, che lega l’utilizzatore del veicolo all’organizzazione che lo possiede. A tale proposito, occorre effettuare una distinzione tra:

- dipendenti, siano essi a tempo determinato o indeterminato

- collaboratori, i cui redditi sono fiscalmente assimilati dal Tuir a quelli ottenuti dai lavoratori dipendenti: rientrano in quest’ambito i soggetti con i quali sia stato instaurato un rapporto diverso dal lavoro dipendente, quali i rapporti di collaborazione con amministratori di società, o le collaborazioni a progetto, ovvero altre forme di collaborazione che comunque non si configurino come lavoro dipendente.

Il secondo fattore discriminante è costituito dalle ragioni per le quali il veicolo viene assegnato alla persona, distinguendosi sotto tale aspetto:

- da un estremo, l’uso esclusivamente personale e/o familiare, nel cui ambito si rimane anche se, nell’insieme dei diversi usi personali, vi è quello di utilizzare il veicolo per recarsi al lavoro

- dall’altro estremo, vi è l’uso esclusivamente lavorativo, se il veicolo viene assegnato alla persona solo per l’espletamento della propria attività lavorativa, che dovesse rendere necessaria l’effettuazione di trasferimenti e trasferte

- nel mezzo vi è il cosiddetto uso promiscuo: il veicolo viene assegnato ad una determinata persona sia per espletare la normale attività di lavoro, che per l’uso personale.
Come ha precisato la CM 48/E del 10 febbraio 1998, l'utilizzo promiscuo deve essere provato in base ad idonea documentazione: ad esempio, esso deve risultare da specifica clausola del contratto di lavoro, del dipendente o del collaboratore, piuttosto che dalla sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa, ovvero dalla previsione di tale forma di utilizzo in un verbale del consiglio di amministrazione.
Per determinare la durata, per la quale si ha l’utilizzo ad uso promiscuo, si deve conteggiare il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, sulla base della documentazione di cui sopra, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Un particolare rilievo avevano, nella disciplina in vigore prima delle novità introdotte dal governo Prodi, i casi in cui l’affidamento in uso promiscuo ai dipendenti avveniva per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro (CM 48/1998).
Ai fini del conteggio, non era necessario che tale utilizzo fosse avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo fosse utilizzato da un solo dipendente: ad esempio, si supponga che un esercizio fosse iniziato il 1° luglio e terminasse il 31 dicembre, per un totale di 184 giorni. L’autovettura assegnata nel mese di luglio (31 giorni) al dipendente Bianchi e nei mesi da ottobre a dicembre (92 giorni) a Rossi si considerava ad uso promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta, poiché 31 + 92 = 123 supera 92 (cioè la metà di 184).
Non erano invece computabili, per i fini in esame, i periodi nei quali la vettura era affidata non ad un dipendente, ma ad un collaboratore (tipicamente, un amministratore): tale conclusione derivava dal fatto che il regime di particolare favore, previsto dalla norma, era riservato alle vetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, mentre era negato a quelle concesse in uso promiscuo ai collaboratori.

In caso di possesso di una vettura, da parte del datore di lavoro, solo per una frazione dell’esercizio, la guida “Fisco e motori: istruzioni di guida”, diffusa dall’Agenzia delle entrate dell’Emilia Romagna (anche su http://www.agenziaentrate.gov.it), ha fugato ogni dubbio: in caso di acquisto o vendita, nel corso di un periodo d’imposta, il veicolo doveva essere utilizzato dai dipendenti per la metà più uno dei giorni di effettivo possesso. Ad esempio, per un’autovettura acquistata il 1° luglio, posseduta in un esercizio coincidente con l’anno solare (quindi per 184 giorni, su 385), la verifica del possesso per più della metà del periodo doveva essere effettuata sulla base del periodo di tempo in cui, nel corso dell’esercizio, la vettura era stata posseduta (quindi 184 / 2 = più di 92 giorni).

Era stata quindi superata la posizione della CM 48/1998 che, nel proporre un esempio concreto, aveva inizialmente fatto leva sul testo letterale della norma, che prevedeva che si dovesse considerare sempre e comunque la durata del periodo di imposta, senza fare alcun cenno alla durata del possesso dell’autovettura, da parte del datore di lavoro: in tale senso, nella circolare era scritto che ad esempio, nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta di un'impresa decorra dal 1° luglio al 31 dicembre (per un totale di 184 giorni) e che l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto il 1° settembre, la condizione posta dalla norma può ritenersi soddisfatta allorché l'autovettura sia stata data in uso promiscuo al dipendente entro il 29 settembre (93 giorni al termine del periodo d'imposta).

a cura di Diamint.com Srl - Editoria Aziendale

 

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